IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Integrazioni all'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48,
 
         "Interventi a favore dell'associazionismo artigiano"
 
   1.  Dopo  il  sesto  comma  dell'art.  10 della legge regionale 30
aprile 1980, n. 48, cosi' come modificato  dall'art.  4  della  legge
regionale 27 gennaio 1986, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:
   "6/bis.  Nel  caso  in  cui le operazioni di finanziamento a medio
termine di cui alla lett.  c)  del  precedente  art.  7  della  legge
regionale  30  aprile  1980, n. 48, vengano estinte anticipatamente a
quando siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  di  stipulazione
del  mutuo,  su  richiesta  del beneficiario la Giunta Regionale puo'
disporre l'erogazione,  in  sostituzione  delle  ulteriori  rate  del
contributo in conto interessi, di un contributo in conto capitale, in
aggiunta a quello previsto dalla lett. b) del precedente art. 7 della
legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, in misura pari all'importo dei
contributi  non  usufruiti  attualizzati  alla  data  di   anticipata
estinzione del mutuo medesimo".
   "6/ter.   Con   l'atto   amministrativo   di   concessione   della
attualizzazione dei  contributi  non  usufruiti  si  procedera'  alla
revoca  della  concessione  del  contributo in conto interesse per le
quote annuali non ancora erogate".