IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, "Interventi a favore dell'associazionismo artigiano" 1. Dopo il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi: "6/bis. Nel caso in cui le operazioni di finanziamento a medio termine di cui alla lett. c) del precedente art. 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, vengano estinte anticipatamente a quando siano decorsi almeno cinque anni dalla data di stipulazione del mutuo, su richiesta del beneficiario la Giunta Regionale puo' disporre l'erogazione, in sostituzione delle ulteriori rate del contributo in conto interessi, di un contributo in conto capitale, in aggiunta a quello previsto dalla lett. b) del precedente art. 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, in misura pari all'importo dei contributi non usufruiti attualizzati alla data di anticipata estinzione del mutuo medesimo". "6/ter. Con l'atto amministrativo di concessione della attualizzazione dei contributi non usufruiti si procedera' alla revoca della concessione del contributo in conto interesse per le quote annuali non ancora erogate".